la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
   1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di
sci, nonche' le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di
sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.
   2.  Restano  ferme  le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio
1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina":  art.  4,
commi  2  e  3; art. 10; art. 11, comma 3; art. 15; art. 16; art. 17;
art. 18, comma 1; art. 20, commi 2, 3 e 4; art. 21; art. 22; art. 23.
   3. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli  8,
15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro
per  la  professione  di  maestro  di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina".