la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonche' le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge. 2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina": art. 4, commi 2 e 3; art. 10; art. 11, comma 3; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18, comma 1; art. 20, commi 2, 3 e 4; art. 21; art. 22; art. 23. 3. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".